SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

E' LEGALE ORGANIZZARE UNA LOTTERIA online?

Se si, come fare?

Il web spopola di lotterie online, in particolar modo quelle inerenti al mondo del volontariato animalista.

Le lotterie a premi online sono, infatti, uno dei metodi più usati dalle associazioni animaliste e dai volontari per raccogliere i fondi a favore degli animali e noi che ci siamo dentro spesso ci imbattiamo in post sui social o veniamo invitat* in chat di gruppi whatsapp dedicati a lotterie organizzate da altri enti o da volontari singoli; ma questo tipo di attività è legale? E se lo è, come si fa ad organizzarne una? 


Cosa si intende per "lotteria"?

La lotteria è una manifestazione di sorte locale effettuata tramite la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, con numerazione progressiva, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. 

Come si fa ad organizzare una lotteria online?


Come presidente e legale rappresentante di un’associazione APS è mio compito assicurarmi che qualsiasi azione compiuta in nome dell’ente che gestisco sia legale.

Quando mi fu proposto di organizzare una lotteria per racimolare del danaro e comprare un carrellino per cani disabili, mi sono subito messa in azione e ho scoperto che non è proprio così semplice come sembrerebbe: non basta aprire un gruppo whatsapp, fare un elenco premi e tante condivisioni, anzi: questa è la via più breve per finire nei guai e dover pagare una sanzione! 


Ma prima di passare al capitolo normative tanto lungo e pesante, ti riassumo in pochi step come organizzare la tua lotteria.


Elenco dei servizi

NOTA BENE !


- La comunicazione va fatta almeno 30 giorni prima dell’evento. Consiglio di iniziare il tutto con due mesi di anticipo in caso dovessi apportare delle modifiche alla documentazione.


- Avrai bisogno della firma digitale per la sottoscrizione dei documenti. 


- Il costo della pratica è di 50 euro che vanno pagati direttamente dal portale SUAP.


- Consiglio che ci sia una sola persona responsabile della vendita dei biglietti e della registrazione dei numeri e che il messaggio dei numeri disponibili sia aggiornato ed incollato ad ogni numero acquistato in ordine cronologico sul gruppo whatsapp.


- Consiglio di utilizzare un blocchetto di ricevute generico dedicato esclusivamente all'evento.


- All'estrazione dei numeri deve essere presente il Sindaco della città (o un suo inviato), un notaio (nel caso di lotterie di grossa portata) e le forze dell'ordine. Non è possibile ovviare a questo: molti organizzatori di lotterie hanno pensato di  affiancare ad una lotteria statale e pubblica, come ad esempio il gioco del LOTTO e scegliere una ruota vincente per l'estrazione dei numeri, tuttavia si è scoperto non essere consentito.



Le normative, l'aspetto legale e le sanzioni.


Come abbiamo visto prima la lotteria a premi e con vendita di biglietti (acquisto di numeri) è un gioco d’azzardo pertanto è VIETATA DALLA LEGGE italiana (Art. 718 del codice penale https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-ii/sezione-i/art718.html#:~:text=Chiunque%2C%20in%20un%20luogo%20pubblico,non%20inferiore%20a%20euro%20206). 


Vediamo nel dettaglio LA NORMATIVA.

(Facendo riferimento al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).


La lotteria é consentita solamente se:

  • ad organizzarla sono enti morali, associazioni, comitati senza fini di lucro, con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, partiti e movimenti politici (purchè nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi).
  • La vendita dei biglietti é limitata al territorio della provincia.
  • L’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi non supera la somma di 51.645,69 euro.
  • I biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive.
  •   I premi della lotteria possono consistere soltanto in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe (l’oro lavorato per formare un oggetto, come un lingotto).


Altre normative relative:


  • Le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro e con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dal Codice Civile, art. 14 e seguenti. Possono anche essere promosse dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal Decreto legislativo 04/12/1997, n. 460, art. 10 se sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente o associazione
  • Le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza organizzate dai partiti o movimenti politici descritti dalla Legge 02/01/1997, n. 2 all’interno di manifestazioni locali organizzate dagli stessi movimenti politici. Se si svolgono al di fuori di manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti del punto precedente
  • Le tombole svolte in ambito familiare e privato organizzate con solo scopo ludico.


LE SANZIONI.

Ecco cosa prevede il codice penale: 


  • Il gioco d’azzardo è vietato: chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in circoli privati, propone un gioco d’azzardo o lo agevola, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con ammenda non inferiore a 206 euro. Il codice penale prevede una sanzione anche per chi si limita a partecipare al gioco d’azzardo, punendolo con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro;
  • La comunicazione anticipata dell’evento ai monopoli di Stato è obbligatoria: in mancanza, la legge prevede l’arresto fino a un anno ai danni di chi era onerato di assolvere a tale dovere (l’organizzatore dell’evento, il legale rappresentante dell’ente, ecc); la stessa sanzione è prevista anche per chi organizza l’evento nonostante il divieto dell’amministrazione dei Monopoli di Stato;
  • L’organizzazione di eventi di sorte senza i diritti e le adeguate comunicazioni come sopra riportate: in caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da 1.032,91 a 10.329,14 euro.
  • Anche la partecipazione e la reclamizzazione pubblica di eventi di sorte / giochi d’azzardo non a norma di legge è punita: colui che si limita a partecipare a una lotteria illegale è punito con la sanzione amministrativa da 154,94 a 929,62 euro; Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico una lotteria non organizzata a norma di legge, è punito con la sanzione amministrativa da 309,87 a 3.098,74 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa, radio o televisione.


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